Addio a fondo patrimoniale, donazioni, trust e vincoli
Di Iacopo Chianese In Riforme Il 2 Luglio 2015
Il Governo mette nuovamente mano alle norme che regolano il processo esecutivo e, come sempre più spesso accade, decide di utilizzare lo strumento del decreto legge.
Il frutto di questo lavoro è condensato nel D.L. n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno scorso che nella sua attuale formulazione rischia di avere un impatto devastante su svariati atti quali donazioni, fondi patrimoniali, trust e vincoli di destinazioni.
Tra le novità di maggiore impatto è infatti da annoverare l’introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2929bis rubricato “Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito”.
La norma in oggetto prevede che il creditore, ad esempio una banca, possa procedere al pignoramento e, quindi, all’esecuzione forzata, di un immobile che il presunto debitore abbia donato o assoggettato a vincolo di indisponibilità (ad es. fondo patrimoniale o trust) senza prima dover ottenere sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto stesso.
Il creditore, in altre parole, potrà agire direttamente contro il donatario di un immobile senza che gli sia preventivamente richiesto di dimostrare che la donazione stessa è stata posta in essere unicamente per sottrarre fraudolentemente il bene immobile alla garanzia del creditore.
Alla luce di tutto ciò ben potrebbe accadere che l’immobile venga pignorato e venduto all’asta e che, solo successivamente, si giunga ad una sentenza che confermi la validità dell’atto di donazione o del fondo patrimoniale e, dunque, l’illegittimità della vendita forzata.
L’unico correttivo previsto dalla nuova norma è che, per avvalersi di questa nuova procedura, il creditore deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità.
Ad oggi quindi si può tranquillamente affermare che l’efficacia di tutti gli atti di donazione, trust, fondo patrimoniale, vincoli di destinazione e simili è subordinata al trascorrere di un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.
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