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	<title>Studio Notarile Chianese</title>
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	<description>dr. Iacopo Chianese</description>
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	<title>Studio Notarile Chianese</title>
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		<title>Agevolazioni prima casa: novità nella legge di stabilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto un&#8217;importante novità per tutti coloro che intendono acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;. I requisiti per l&#8217;acquisto della prima casa Fino ad oggi i requisiti per poter beneficiare dell&#8217;agevolazione, che prevede un aliquota del 2% in luogo di [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto un&#8217;importante novità per tutti coloro che intendono acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;.</p>
<h2 style="text-align: justify;">I requisiti per l&#8217;acquisto della prima casa</h2>
<p style="text-align: justify;">Fino ad oggi i requisiti per poter beneficiare dell&#8217;agevolazione, che prevede un aliquota del 2% in luogo di quella ordinaria pari al 9%, erano essenzialmente tre:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;avere la residenza nel Comune ove è situato l&#8217;immobile ovvero l&#8217;impegno a trasferirla entro diciotto mesi dall&#8217;acquisto;</li>
<li style="text-align: justify;">il non avere la disponibilità di un altro immobile adatto a soddisfare le esigenze abitative nello stesso Comune (anche se non acquistato con le agevolazioni prima casa);</li>
<li style="text-align: justify;">il non aver usufruito delle agevolazioni prima casa per acquistare un altro immobile in tutto il territorio nazionale.</li>
</ul>
<h2>La novità</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge di stabilità, al comma 55, va ad incidere proprio su quest&#8217;ultimo punto stabilendo che l&#8217;aliquota del 2% per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l&#8217;acquirente non soddisfa il terzo dei requisiti di cui sopra e, conseguentemente, sia attualmente proprietario di una &#8220;prima casa&#8221;, a condizione che quest&#8217;ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell&#8217;atto di acquisto del nuovo immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole è consentito procedere all&#8217;acquisto usufruendo delle stesse agevolazioni prima casa già precedentemente utilizzate per acquistare un altro immobile con l&#8217;unico vincolo di dover alienare la prima proprietà entro un anno dal nuovo acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non si procede all&#8217;alienazione entro l&#8217;anno dal nuovo acquisto le conseguenze sono analoghe a quelle previste per i casi di decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa già in vigore e precisamente:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">verrà richiesta la differenza tra l&#8217;imposta pagata e quella dovuta (si passa quindi dal 2% al 9%);</li>
<li style="text-align: justify;">verrà comminata una sanzione pari al 30% sulla somma dovuta;</li>
<li style="text-align: justify;">sempre sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi al tasso legale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">I punti dubbi</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Acquisto di una nuova prima casa nello stesso Comune dove è situata quella precedente</h3>
<p style="text-align: justify;">Da una prima interpretazione della norma la nuova procedura sembrerebbe non essere utilizzabile da chi è già proprietario di un altro immobile nel medesimo Comune di quello che si intende acquistare in quanto la norma deroga espressamente solo al terzo dei requisiti sopra richiamati ma non al primo né al secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se questa interpretazione fosse confermata si potrebbero verificare le seguenti ipotesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Tizio è proprietario di una prima casa in Roma e intende acquistare una nuova prima casa in Milano: in questo caso Tizio avrà diritto di chiedere le agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto con l&#8217;obbligo di vendere la casa in Roma entro un anno dalla data di acquisto di quella in Milano;</li>
<li style="text-align: justify;">Tizio è proprietario di una casa in Milano (non importa se acquistata con o senza agevolazioni prima casa) e intende acquistare un nuovo immobile in Milano usufruendo delle agevolazioni prima casa: in questo caso Tizio NON ha diritto alle agevolazioni perché non soddisfa il secondo requisito sopra riportato (il non avere la disponibilità di un altro immobile adatto a soddisfare le esigenze abitative nello stesso Comune) che non viene modificato dalla legge di stabilità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; chiaro che questa interpretazione, basata sul tenore letterale della nuova legge, porterebbe a dei risultati potenzialmente iniqui. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del legislatore o, quanto meno, un&#8217;interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate in merito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il credito di imposta</h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro punto non affrontato direttamente dalla legge di stabilità è quello relativo all&#8217;eventuale credito di imposta spettante a seguito del nuovo acquisto agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino ad oggi infatti, essendo obbligatoria la vendita della prima casa prima di poter chiedere nuovamente le agevolazioni in parola, l&#8217;imposta di registro pagata per il primo acquisto poteva essere detratta dall&#8217;imposta dovuta per l&#8217;acquisto della nuova prima casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nuova procedura sembrerebbe potersi sostenere che il credito di imposta nasca quando, entro l&#8217;anno dal nuovo acquisto, si proceda alla vendita del vecchio immobile. Se così fosse, come appare più che probabile, si dovrebbe concludere che il credito di imposta potrà essere utilizzato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno in cui è sorto il credito stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso tuttavia occorrerà attendere che l&#8217;amministrazione finanziaria si pronunci al riguardo.</p>
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		<title>Addio a fondo patrimoniale, donazioni, trust e vincoli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 15:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riforme]]></category>
		<category><![CDATA[azione revocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[fondo patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Governo mette nuovamente mano alle norme che regolano il processo esecutivo e, come sempre più spesso accade, decide di utilizzare lo strumento del decreto legge. Il frutto di questo lavoro è condensato nel D.L. n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno scorso che nella sua attuale formulazione rischia di avere un impatto devastante su [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo mette nuovamente mano alle norme che regolano il processo esecutivo e, come sempre più spesso accade, decide di utilizzare lo strumento del decreto legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il frutto di questo lavoro è condensato nel D.L. n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno scorso che nella sua attuale formulazione rischia di avere un impatto devastante su svariati atti quali donazioni, fondi patrimoniali, trust e vincoli di destinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le novità di maggiore impatto è infatti da annoverare l&#8217;introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2929<em>bis</em> rubricato <em>&#8220;Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o</em> <em>di alienazioni a titolo gratuito&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma in oggetto prevede che il creditore, ad esempio una banca, possa procedere al pignoramento e, quindi, all&#8217;esecuzione forzata, di un immobile che il presunto debitore abbia donato o assoggettato a vincolo di indisponibilità (ad es. fondo patrimoniale o trust) senza prima dover ottenere sentenza dichiarativa di inefficacia dell&#8217;atto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore, in altre parole, potrà agire direttamente contro il donatario di un immobile senza che gli sia preventivamente richiesto di dimostrare che la donazione stessa è stata posta in essere unicamente per sottrarre fraudolentemente il bene immobile alla garanzia del creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto ciò ben potrebbe accadere che l&#8217;immobile venga pignorato e venduto all&#8217;asta e che, solo successivamente, si giunga ad una sentenza che confermi la validità dell&#8217;atto di donazione o del fondo patrimoniale e, dunque, l&#8217;illegittimità della vendita forzata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;unico correttivo previsto dalla nuova norma è che, per avvalersi di questa nuova procedura, il creditore deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad oggi quindi si può tranquillamente affermare che l&#8217;efficacia di tutti gli atti di donazione, trust, fondo patrimoniale, vincoli di destinazione e simili è subordinata al trascorrere di un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.</p>
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		<title>Riduzione capitale sociale e semplificazioni per S.p.A. ed S.r.L.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 15:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
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		<category><![CDATA[s.r.l.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante, tra l&#8217;altro, misure urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. Il decreto si propone di incentivare la nascita e lo sviluppo delle imprese prevedendo una serie di semplificazioni riguardanti sia le S.p.A. che [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante, tra l&#8217;altro, misure urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto si propone di incentivare la nascita e lo sviluppo delle imprese prevedendo una serie di semplificazioni riguardanti sia le S.p.A. che le S.r.L. con l&#8217;obiettivo di ridurne i costi di avvio e di esercizio.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Dimezzato il diritto annuale a carico delle imprese da versare alle camere di commercio</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima novità del decreto è costituita dal dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese da versare alle camere di commercio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto prevede infatti l&#8217;art. 28 del D.L. 91/2014 stabilendo che lo &#8220;sconto&#8221; si applicherà a partire dall&#8217;anno 2015.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Modifiche alla disciplina delle S.p.A.</h2>
<h3 style="text-align: justify;">Riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione si S.p.A.</h3>
<p style="text-align: justify;">La principale modifica introdotta dal D.L. 91/2014 in tema di S.p.A. riguarda la riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione che passa da 120.000,00 Euro a 50.000,00 Euro.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Modifiche alla disciplina del diritto di opzione</h3>
<p style="text-align: justify;">Modificata leggermente anche la procedura relativa all&#8217;offerta di azioni in opzione ai soci in occasione di un aumento di capitale. Oltre alla necessità di deposito dell&#8217;offerta presso il competente registro delle imprese questa dovrà essere altresì pubblicata sul sito internet della società, il tutto con &#8220;<em>modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l&#8217;autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione&#8221;</em>. Nel caso in cui la società non sia dotata di un sito internet il deposito dell&#8217;offerta deve avvenire presso la sede sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della necessità di pubblicazione sul sito internet (o presso la sede della società) e, dunque, della maggiore facilità con cui i soci possono venire a conoscenza dell&#8217;operazione,  il D.L. prevede una riduzione del termine concesso agli interessati per l&#8217;esercizio del diritto d&#8217;opzione che passa da trenta a quindici giorni dalla pubblicazione medesima.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Azioni a voto multiplo per le società quotate</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il D.L. 91/2014 viene anche modificato il T.U.F. introducendo un nuovo articolo 127 <em>quinques.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma dispone che gli statuti delle società quotate possano prevedere che ad alcune azioni sia attribuito un voto &#8220;maggiorato&#8221;, fino ad un massimo di due voti per ogni azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta delle azioni cosiddette a voto multiplo, finora espressamente vietate dall&#8217;art. 2351c.c. (che continua ad applicarsi per le società con azioni non quotate in mercati regolamentati).</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter accedere al beneficio del voto maggiorato è tuttavia necessario aver posseduto le azioni per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dall&#8217;iscrizione del socio in un apposito elenco da tenersi a cura della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente l&#8217;intento del legislatore di favorire la <em>governance </em>delle società quotate da parte di coloro che si impegnano a restare soci per un periodo di tempo sufficientemente lungo (24 mesi) da non essere considerati meri speculatori.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Modifiche all&#8217;organo di controllo delle S.r.L.</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comma 8 del D.L. 91/2014 prevede l&#8217;abrogazione del secondo comma dell&#8217;art. 2477c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Tale modifica comporta che, nelle S.r.L., non vi sarà più l&#8217;obbligo di nominare l&#8217;organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale sia superiore a quello minimo previsto per le S.p.A. (ora fissato in 50.000,00 Euro).</p>
<p style="text-align: justify;">La nomina dell&#8217;organo di controllo nelle S.r.L. rimane quindi obbligatoria solo nei casi previsti dall&#8217;art. 2477 comma 3 c.c. è, dunque, se:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato</li>
<li>la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti</li>
<li>la società ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell&#8217;art. 2435<em>bis </em>c.c.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra si può ritenere che l&#8217;obbligo di nomina dell&#8217;organo di controllo in base all&#8217;ammontare del capitale sociale venga meno anche per le società cooperative che abbiano adottato la struttura delle S.r.L..</p>
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		<title>Nuovi diritti per i consumatori: riformato il codice del consumo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 10:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme]]></category>
		<category><![CDATA[clausole vessatorie]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo periodo di crisi uno dei pochi settori in continua espansione è quello del commercio elettronico. Sempre più aziende si affidano infatti alle varie piattaforme web e mobili per promuovere e vendere al grande pubblico i loro prodotti. La diffusione di questo modello di business non è tuttavia priva di rischi per i consumatori poiché [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo di crisi uno dei pochi settori in continua espansione è quello del commercio elettronico. Sempre più aziende si affidano infatti alle varie piattaforme web e mobili per promuovere e vendere al grande pubblico i loro prodotti. La diffusione di questo modello di business non è tuttavia priva di rischi per i consumatori poiché può risultare più complicato gestire le eventuali controversie nascenti dall&#8217;acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tentare di risolvere questo problema l&#8217;Italia ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori approvando il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tale decreto, che <strong>entrerà in vigore il 13 giugno 2014</strong>, modifica parzialmente il Codice del Consumo, introducendo maggiori tutele a favore dei consumatori.</p>
<h2>Informazioni precontrattuali</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo la riforma incide sulle informazioni che il consumatore ha diritto di conoscere prima della conclusione del contratto. Il professionista è infatti ora tenuto a comunicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i recapiti presso cui è possibile contattarlo. Tali informazioni comprendono l’indirizzo geografico in cui è stabilito, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire ai consumatori un contatto rapido ed efficace col professionista;</li>
<li>i costi totali dei prodotti, senza nessuna omissione di imposte ed extra. Il prezzo deve essere comprensivo delle imposte e, se risulta impossibile la sua determinazione preventiva, devono essere precisate le modalità di calcolo; il prezzo deve comprendere anche le spese aggiuntive quali, ad esempio, quelle di spedizione e consegna;</li>
<li>un promemoria sulla garanzia legale e di conformità del bene venduto;</li>
<li>le <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0003300100010110001&amp;dgu=2014-03-11&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&amp;art.codiceRedazionale=14G00033&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG" target="_blank">informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso</a>.</li>
</ul>
<h2>Diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify;">La seconda importantissima modifica riguarda il diritto di recesso. Il termine per recedere da un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali viene infatti esteso da 10 a 14 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine decorre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nel caso di contratti aventi ad oggetto un servizio dal giorno della conclusione del contratto;</li>
<li>nel caso di contratti di vendita dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inoltre previsto che in caso di mancata comunicazione al consumatore dell’informazione circa l’esistenza del diritto di recesso o delle modalità del suo esercizio, <strong>i suddetti termini sono estesi a 12 mesi</strong> dopo la fine del periodo di recesso iniziale<span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Una volta ricevuta la comunicazione di recesso il professionista è tenuto a restituire i pagamenti ricevuti entro 14 giorni in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti. Nello stesso termine di 14 giorni (esteso dai precedenti 10 giorni) il consumatore è però tenuto a restituire i beni per i quali ha esercitato il diritto di recesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostanzialmente modificata è anche la norma in tema di integrità dei prodotti restituiti dal consumatore in seguito al recesso. La nuova formulazione della norma prevede infatti che:</p>
<blockquote><p><em>il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore il professionista è tenuto a rimborsare tutte le spese connesse alla vendita, ivi incluse quelle di spedizione. Il consumatore è solo tenuto a pagare la spedizione di ritorno.</p>
<h2>Divieto di spese aggiuntive per l&#8217;uso di mezzi di pagamento diversi dal contante</h2>
<p style="text-align: justify;">I professionisti non possono imporre ai consumatori costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante quali, ad esempio, carte di credito o di debito.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di violazione dell&#8217;obbligo l’istituto di emissione della carta di pagamento è tenuto a riaccreditare al consumatore le spese addizionali e ad addebitarle al professionista. Analogo divieto di costi aggiuntivi riguarda le tariffe telefoniche a carico del consumatore che intenda mettersi in contatto con il professionista mediante i recapiti da quest’ultimo indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualsiasi pagamento supplementare deve inoltre essere espressamente autorizzato dal consumatore. Non è infatti consentito al professionista dedurre tale consenso utilizzando opzioni precompilate che il consumatore deve espressamente rifiutare per evitare il pagamento supplementare.</p>
<h2>Passaggio del rischio per perdita o danneggiamento dei beni</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1510, comma 2, del codice civile prevede che il venditore si libera dagli obblighi derivanti dalla consegna nel momento in cui consegna i beni allo spedizioniere. Tale norma, coordinata con il disposto dell&#8217;art. 1465 del codice civile, prevede l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente di pagare comunque il prezzo in caso di perimento per cause non imputabili al venditore della cosa venduta come, ad esempio, in caso di smarrimento o danneggiamento della spedizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali il legislatore ha tuttavia voluto predisporre maggiori tutele per i consumatori. Per questo tipo di contratti infatti è previsto  i rischi si trasferiscano in capo all&#8217;acquirente solo nel momento in cui egli <strong>entra materialmente in possesso del bene</strong> acquistato o, in altre parole, con la consegna.</p>
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		<title>Termini e condizioni di vendita di un sito di e-commerce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 08:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ultimo capitolo della guida legale in 5 mosse per blogger e siti di e-commerce è dedicato alla gestione degli aspetti commerciali di un&#8217;attività basata su internet ed in particolare all&#8217;esplorazione di alcuni accorgimenti necessari a proteggere l&#8217;impresa e la sua clientela. Un sito di e-commerce non è concettualmente diverso da ogni altro negozio fisico: il negoziante acquista la merce dai fornitori che [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo capitolo della <a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">guida legale in 5 mosse per <em>blogger </em>e siti di <em>e-commerce</em> </a>è dedicato alla gestione degli aspetti commerciali di un&#8217;attività basata su internet ed in particolare all&#8217;esplorazione di alcuni accorgimenti necessari a proteggere l&#8217;impresa e la sua clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">Un sito di <em>e-commerce </em>non è concettualmente diverso da ogni altro negozio fisico: il negoziante acquista la merce dai fornitori che poi provvede a vendere agli utenti finali.</p>
<p style="text-align: justify;">La vendita su internet presenta tuttavia alcune peculiarità che la rendono più delicata da gestire e che necessitano di essere prese seriamente in considerazione da parte del titolare dell&#8217;attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre infatti non vi è dubbio che l&#8217;acquisto di una maglietta in un negozio fisico di Milano (o qualsiasi altra città italiana) sia regolato dalle norme in tema di vendita dettate dalla legge italiana, altrettanto non può dirsi per il caso in cui la stessa maglietta sia acquistata attraverso in sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo ed altri motivi che esamineremo di seguito è fondamentale che sul sito di <em>e-commerce</em> siano presenti dei termini e condizioni di vendita correttamente strutturati.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Visibilità dei termini e condizioni di vendita</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 1341 del codice civile le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (nel nostro caso dal titolare del sito di <em>e-commerce</em>) sono efficaci nei confronti dell&#8217;altro se, al momento della conclusione del contratto, questi ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza utilizzando l&#8217;ordinaria diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I termini e condizioni di vendita devono quindi essere chiaramente visibili da parte degli utenti del sito: in mancanza essi non saranno opponibili all&#8217;acquirente che sollevi obiezioni al riguardo, con evidenti effetti negativi per l&#8217;attività commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già detto per quanto riguarda l&#8217;informativa sulla privacy nel quarto capitolo della guida è opportuno che le condizioni di vendita siano ben visibili nel momento in cui l&#8217;utente invia l&#8217;ordine sul sito e devono preferibilmente essere salvate nel <em>database</em> insieme agli altri dati in modo da poter provare senza tema di smentita l&#8217;accettazione integrale da parte del cliente.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa deve essere contenuto nei termini e condizioni di vendita?</h2>
<p>Una volta appurato che i termini e condizioni di vendita devono inderogabilmente essere presenti e ben visibili su ogni sito di <em>e-commerce</em> occorre chiedersi quale debba essere il loro contenuto minimo.</p>
<h3>La legge applicabile al contratto di vendita</h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo punto da prendere in considerazione è la legge applicabile al contratto di vendita concluso su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia è regolata, almeno nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione Europea, dal regolamento n. <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:IT:NOT" target="_blank">593/2008</a> che prevede:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa. Se la legge scelta è quella di un paese diverso da quello con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, le disposizioni di quest’ultima legge devono essere rispettate. Se il contratto si collega a uno o più Stati membri, la legge applicabile scelta, diversa da quella di uno Stato membro, non deve essere in contraddizione con le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La legge applicabile al contratto è quindi quella liberamente scelta dalle parti. Alla scelta della legge applicabile consegue normalmente l&#8217;individuazione del giudice competente a giudicare delle controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di commercio elettronico occorre tuttavia tenere presente anche quanto disposto dal codice del consumo (D.Lgs n. 206/2005) che considera come <strong>clausola vessatoria</strong> lo stabilire una sede giudiziaria competente a giudicare le eventuali controversie diversa da quella del luogo di domicilio o residenza del consumatore.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quindi necessario e di fondamentale importanza che questo aspetto sia espressamente regolamentato nei termini e condizioni di vendita presenti sul sito di <em>e-commerce</em> al fine di evitare contestazioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il luogo di conclusione del contratto</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 1326 del codice civile il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell&#8217;accettazione dell&#8217;altra parte. Il contratto è quindi concluso nel luogo dove si trova il proponente nel momento in cui ha conoscenza dell&#8217;accettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il luogo di conclusione del contratto è di fondamentale importanza perché consente di individuare (in mancanza di altre pattuizioni) la legge applicabile nonché di stabilire quale sia il giudice competente a decidere delle controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di commercio elettronico non è sempre agevole stabilire il luogo di conclusione del contratto perché non vi è, nei fatti, certezza sul luogo ove si trova il proponente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del tempo sono state elaborate varie teorie:</p>
<ul>
<li>il contratto è concluso nel luogo ove è la sede dichiarata dal proponente</li>
<li>il contratto è concluso nel luogo dove il proponente ha conoscenza dell&#8217;accettazione (per esempio su un treno mentre controlla l&#8217;email sullo <i>smartphone</i>)</li>
<li>il contratto è concluso nel luogo dove si trova il server su cui gira il sito internet</li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<p>Per quanto sopra esposto è opportuno che i termini e condizioni di vendita presenti sul sito chiariscano dove e quando debba intendersi concluso il contratto di vendita.</p>
<h3>Diritto di recesso e modalità di restituzione della merce</h3>
<p style="text-align: justify;">Attualmente l&#8217;art. 64 del codice del consumo prevede che nei i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo nel termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma in questione è tuttavia destinata ad essere sostituita quando si sarà concluso il recepimento della direttiva comunitaria <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF" target="_blank">2011/83/UE</a> che prevede l&#8217;estensione del periodo di ripensamento da 10 a 14 giorni nonché l&#8217;obbligo per il venditore di informare adeguatamente il consumatore dei suoi diritti in tema di recesso (<a title="Nuovi diritti per i consumatori: riformato il codice del consumo" href="http://www.notaiochianese.it/nuovi-diritti-per-consumatori-riformato-il-codice-del-consumo/">leggi l&#8217;articolo completo al riguardo</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di omessa informazione il diritto di recesso potrà essere esercitato per 12 mesi dall&#8217;acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre all&#8217;informativa sul diritto di recesso è opportuno specificare le modalità di restituzione della merce.</p>
<h3>Clausole vessatorie</h3>
<p style="text-align: justify;">Si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l&#8217;esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell&#8217;altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo genere di clausole può essere contenuto nei termini e condizioni di vendita ma, come recita l&#8217;art. 1341c.c., non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto. La legge richiede quindi un&#8217;accettazione <strong>separata ed ulteriore </strong>di queste clausole rispetto a quella generale.</p>
<p style="text-align: justify;">In concreto sul sito internet dovrà essere presenta un&#8217;apposita casella di spunta per ognuna delle clausole di questo tipo.</p>
<h3>Altro</h3>
<p style="text-align: justify;">I termini e condizioni di vendita possono contenere una moltitudine di previsioni che non è possibile esaminare integralmente in questa sede e devono essere ponderati caso per caso con l&#8217;assistenza di un legale.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Modificare i termini e condizioni di vendita</h2>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; possibile che nel corso del tempo sorga la necessità di modificare i termini e condizioni di vendita originariamente predisposti. Tale operazione è possibile e perfettamente lecita ma precisare che la modifica avrà effetto solo per il futuro e le vendite concluse in precedenza rimarranno soggette ai termini e condizioni validi al momento della conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare pericolose contestazioni è opportuno che le varie versioni modificate rimangano comunque disponibili sul sito con l&#8217;indicazione del relativo periodo di validità:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità.png"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-324" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità-450x47.png" alt="condizioni-validità" width="620" height="64" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità-450x47.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità-250x26.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità-512x54.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/condizioni-validità.png 600w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Serve aiuto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio Notaio Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita del sito di <em>e-commerce</em> con particolare riferimento alla predisposizione di adeguati termini e condizioni di vendita ed alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un’attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="/?page_id=25">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
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		<title>Raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 07:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La quarta parte della guida legale in 5 mosse per blogger  e siti di e-commerce è dedicata al tema della raccolta e del trattamento dei dati personali degli utenti del sito internet. Ognuno è libero di raccogliere per uso strettamente personale dati personali riguardanti altri individui, a patto di non diffonderli o comunicarli sistematicamente a terzi. Quando però i dati [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La quarta parte della <a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">guida legale in 5 mosse per <em>blogger </em> e siti di <em>e-commerce</em></a> è dedicata al tema della raccolta e del trattamento dei dati personali degli utenti del sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ognuno è libero di raccogliere per uso strettamente personale dati personali riguardanti altri individui, a patto di non diffonderli o comunicarli sistematicamente a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando però i dati sono raccolti ed utilizzati per altre finalità, come nel caso di una <em>mailing list</em> o di un sito di <em>e-commerce</em>, il trattamento dei dati personali deve rispettare alcune regole.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia è regolata dal <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248" target="_blank">D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196</a>, il cosiddetto codice della <em>privacy</em>, che disciplina gli obblighi di informativa, consenso, trattamento e conservazione dei dati personali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi informativi</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 13 del codice chiunque intenda raccogliere dati personali altrui deve <strong>preventivamente </strong>fornire all&#8217;interessato alcune informazioni affinché possa esercitare i propri diritti spiegando in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati</li>
<li>la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati</li>
<li>le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere</li>
<li>i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi</li>
<li>i diritti di cui all&#8217;articolo 7 (di cui parleremo a breve)</li>
<li>gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 5 e del responsabile del trattamento</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;informativa sul trattamento dei dati personali deve quindi essere presente sul sito internet ed essere facilmente identificabile dagli utenti. Nel caso in cui, nel corso del tempo, l&#8217;informativa venga modificata, è opportuno che la relativa pagina web riporti la data a partire dalla quale la nuova versione ha effetto ed è comunque consigliabile, a fini probatori, conservare la precedente versione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto degli obblighi informativi è molto importante poiché, in caso contrario, è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 6.000,00 e 36.000,00 euro.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Consenso al trattamento dei dati</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta assolti gli obblighi informativi il soggetto che raccoglie i dati personali degli utenti è autorizzato al loro trattamento solo se ricorrono i presupposti dell&#8217;art. 26 del codice, ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;interessato ha manifestato espressamente il consenso al trattamento (che può essere anche parziale)</li>
<li>sono stati assolti gli obblighi informativi di cui sopra</li>
<li>il consenso è stato espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato</li>
<li>il consenso è stato espresso in forma scritta se avente ad oggetto dati sensibili</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso sono previste pesanti sanzioni nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge ed in particolare è prevista l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 10.000,00 e 120.000,00 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di un sito web il consenso è spesso espresso mediante l&#8217;apposizione di un <em>flag </em>su un&#8217;apposita casella inserita nel modulo di raccolta dei dati (ad esempio il modulo di contatto, di richiesta di un preventivo o di iscrizione ad una <em>mailing list</em>):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-320" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1-450x242.png" alt="Privacy-1" width="300" height="161" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1-450x242.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1-250x134.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1-512x275.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-1.png 606w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questa tecnica è sufficiente nella maggior parte dei casi ma non sempre costituisce la soluzione migliore per tutelarsi verso una potenziale accusa di trattamento dei dati personali in violazione dell&#8217;informativa. Nell&#8217;esempio di cui sopra infatti l&#8217;utente non vede concretamente qual è il contenuto dell&#8217;informativa sulla <em>privacy </em>perché questa si trova in un&#8217;altra pagina del sito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare il problema ed ogni genere di ripercussione negativa è consigliabile che il modulo di raccolta dati contenga al suo interno l&#8217;informativa stessa:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-321" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2-450x149.png" alt="Privacy-2" width="300" height="99" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2-450x149.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2-700x231.png 700w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2-250x83.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2-512x169.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Privacy-2.png 1228w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questo accorgimento impedisce all&#8217;utente di lamentare la mancata informativa ed è particolarmente utile se il testo dell&#8217;informativa stessa viene salvato nel <em>database</em> del sito internet insieme agli altri dati raccolti. In questo modo sarà sempre possibile dimostrare che l&#8217;informativa è stata resa secondo quanto previsto dalla legge.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di trattamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Resa l&#8217;informativa ed acquisito il consenso al trattamento occorre domandarsi come in concreto sia possibile utilizzare i dati raccolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice della <em>privacy </em>prevede il cosiddetto &#8220;principio di necessità&#8221; secondo il quale (art. 3 del D.Lgs 196/2003):</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l&#8217;utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l&#8217;interessato solo in caso di necessità.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In sostanza il trattamento e l&#8217;utilizzo dei dati personali raccolti è consentito solo ove l&#8217;operazione non possa essere realizzata in altro modo.</p>
<p style="text-align: justify;">Esemplificando: è consentito al <em>blogger </em>che abbia raccolto gli indirizzi <em>email</em> degli utenti di utilizzare tali dati per l&#8217;invio di una <em>newsletter</em> (sul presupposto che gli utenti abbiano espresso il consenso a tale tipo di trattamento) in quanto sarebbe impossibile ottenere lo stesso risultato senza utilizzare i dati forniti.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo il titolare di un sito di <em>e-commerce</em> potrà utilizzare i dati forniti dai clienti al fine di emettere la fattura per i beni acquistati sul sito internet. Al contrario non potrà servirsi degli stessi dati per l&#8217;invio di materiale pubblicitario a meno che non abbia provveduto a raccogliere apposito consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati personali devono inoltre essere (art. 11 del codice della privacy):</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>trattati in modo lecito e secondo correttezza</li>
<li>raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi</li>
<li>esatti e, se necessario, aggiornati</li>
<li>pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati</li>
<li>conservati in una forma che consenta l&#8217;identificazione dell&#8217;interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Diritti dell&#8217;interessato</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche se la raccolta dei dati personali viene eseguita rispettando alla lettera le disposizioni di legge al titolare dei dati raccolti sono comunque riconosciuti una serie di diritti stabiliti dall&#8217;art. 7 del codice della <em>privacy</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell&#8217;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;interessato ha diritto di ottenere l&#8217;indicazione:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;origine dei dati personali;</p>
<p style="text-align: justify;">b) delle finalità e modalità del trattamento;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#8217;ausilio di strumenti elettronici;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">3. L&#8217;interessato ha diritto di ottenere:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">a) l&#8217;aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l&#8217;integrazione dei dati;</span></p>
<p style="text-align: justify;">b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;</p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="line-height: 1.5em;">c) l&#8217;attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">4. L&#8217;interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Nel prossimo capitolo</h2>
<p>Nel prossimo capitolo: <a title="Termini e condizioni di vendita di un sito di e-commerce" href="http://www.notaiochianese.it/termini-e-condizioni-di-vendita-di-un-sito-di-e-commerce/">termini e condizioni di vendita di un sito di <em>e-commerce</em></a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Serve aiuto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio Notaio Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita del <em>blog </em>o del sito di <em>e-commerce</em> con particolare riferimento alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un’attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="http://www.notaiochianese.it/contatti/">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
<p>The post <a href="https://www.notaiochianese.it/raccolta-e-trattamento-dei-dati-personali-degli-utenti/">Raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti</a> appeared first on <a href="https://www.notaiochianese.it">Studio Notarile Chianese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
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		<category><![CDATA[start-up innovativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel terzo capitolo della guida legale in 5 mosse per blogger e siti di e-commerce ci occuperemo di verificare come è possibile trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul nostro sito internet. E&#8217; infatti importante capire che prelevare semplicemente immagini online ed utilizzarle a nostro piacimento senza il consenso dell&#8217;autore ci espone alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel terzo capitolo della <a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">guida legale in 5 mosse per <em>blogger </em>e siti di </a><em><a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">e-commerce</a> </em>ci occuperemo di verificare come è possibile trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul nostro sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; infatti importante capire che prelevare semplicemente immagini online ed utilizzarle a nostro piacimento senza il consenso dell&#8217;autore ci espone alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed alle possibili conseguenze negative derivanti da una richiesta di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutte le immagini che si trovano online sono tuttavia coperte da <em>copyright</em>. E&#8217; inoltre possibile procurarsi legittimamente il diritto di utilizzare immagini protette.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono quindi i canali attraverso i quali è possibile acquisire in sicurezza le immagini da utilizzare nel nostro sito internet?</p>
<h2 style="text-align: justify;">Immagini di proprietà</h2>
<p style="text-align: justify;">Il metodo più ovvio per procurarsi le immagini da utilizzare sul nostro sito internet è quello di scattarle da soli. Queste immagini non sono infatti soggette a licenze o <em>copyright</em> di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso in questione è tuttavia necessario osservare alcune regole:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se le nostre foto ritraggono persone estranee è necessario acquisire il loro consenso prima di poterle pubblicare online</li>
<li>se le nostre foto riproducono materiale coperto da <em>copyright</em> è necessario acquisire il consenso dell&#8217;autore</li>
<li>se le nostre foto riproducono un evento privato è necessario ottenere il consenso prima di pubblicarle</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tutti i casi di utilizzo di immagini proprie su internet è consigliabile esplicitare se le stesse siano liberamente prelevabili ed utilizzabili da parte di altri utenti o se, al contrario, occorra il consenso espresso dell&#8217;autore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Google Image Search</h2>
<p style="text-align: justify;">Il metodo più rapido per trovare immagini su internet è sicuramente quello di cercarle attraverso la ricerca immagini di Google.</p>
<p style="text-align: justify;">La maggior parte delle immagini che Google presenta come risultati della ricerca sono coperte da <em>copyright</em> e non è dunque possibile semplicemente prelevarle ed utilizzarle a nostro piacimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Google ci consente tuttavia di filtrare i risultati attraverso lo strumento di <a href="http://www.google.it/advanced_image_search" target="_blank">ricerca avanzata immagini</a>. Nelle impostazioni della pagina di ricerca avanzata è possibile limitare la ricerca alle immagini che risultino liberamente utilizzabili, modificabili e condivisibili, anche a scopo commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-314" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search-450x157.png" alt="Google-Image-Advanced-Search" width="569" height="199" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search-450x157.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search-700x244.png 700w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search-250x87.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search-512x179.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Google-Image-Advanced-Search.png 800w" sizes="auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A seconda dell&#8217;opzione scelta potremo quindi utilizzare le immagini trovate sul nostro sito internet avendo cura di non infrangere i termini di licenza specifici per ogni immagine prelevata.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Flickr</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a> è uno dei siti internet più popolari che raccoglie milioni di immagini da altrettanti utenti sparsi in tutto il mondo ed è una delle principali fonti per trovare immagini liberamente utilizzabili sulla propria pagina web.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutte le immagini che si trovano su Flickr sono tuttavia uguali. Esse sono infatti classificate sotto due principali categorie: immagini coperte da <em>copyright </em>ed immagini rilasciate sotto la <a href="http://creativecommons.org" target="_blank"><em>Creative Commons Licence</em></a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Immagini coperte da <em>copyright</em></h3>
<p style="text-align: justify;">Le immagini coperte da <em>copyright </em>su Flickr sono facilmente identificabili dalla presenza del relativo simbolo e della frase &#8220;tutti i diritti riservati&#8221; nella sezione &#8220;ulteriori informazioni&#8221; di ogni immagine:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-313" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright-450x267.png" alt="Flickr-copyright" width="300" height="178" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright-450x267.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright-250x149.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright-512x304.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Flickr-copyright.png 636w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per utilizzare queste immagini è necessario il consenso dell&#8217;autore così come specificato nella <a href="http://www.flickr.com/help/general/#147" target="_blank">guida</a> messa a disposizione dal Flickr:</p>
<blockquote><p>I nostri utenti condividono su Flickr un&#8217;incredibile quantità di lavori sorprendenti. Se desideri utilizzare una foto, cerca il link &#8220;Richiedi licenza&#8221; accanto alla licenza nella pagina della foto. Collaboriamo con Getty Images che esaminerà l&#8217;immagine, determinerà se è idonea per la licenza e, in caso affermativo, si occuperà di tutti i dettagli.</p>
<p>Non tutti i membri hanno il permesso per farlo. Se il link non è visibile, contatta direttamente l&#8217;utente. Da utente Flickr, puoi spostare il mouse sulla buddy icon di qualcuno e fare clic sulla piccola freccia per aprire il menu personale. Seleziona &#8220;Invia FlickrMail&#8221; e componi il messaggio. Quando contatti un fotografo, la cosa migliore da fare è includere più informazioni possibili relative alla foto e il modo in cui desideri utilizzarla.</p></blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Immagini coperte da Creative Commons Licence</h3>
<p style="text-align: justify;">La seconda categoria di immagini disponibili su Flickr è coperta dalla <em>Creative Commons Licence</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa licenza permette di usare il lavoro altrui, pur con alcune limitazioni. E&#8217; come dire &#8220;alcuni diritti riservati&#8221; invece di &#8220;tutti i diritti riservati&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-312" src="http://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati-450x273.png" alt="Alcuni-diritti-riservati" width="300" height="182" srcset="https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati-450x273.png 450w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati-250x152.png 250w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati-512x311.png 512w, https://www.notaiochianese.it/wp-content/uploads/2015/01/Alcuni-diritti-riservati.png 642w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Su Flickr le immagini pubblicate sotto questo tipo di licenza sono a loro volta suddivise in varie categorie a seconda di quello che è o non è consentito fare.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione:</h4>
<p style="text-align: justify;">Consentire ad altri di copiare, distribuire, visualizzare ed elaborare l&#8217;opera protetta da copyright (e opere derivante) a condizione che venga dato credito all&#8217;autore. Le immagini possono essere usate anche a fini commerciali.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione-Non Commerciale</h4>
<p style="text-align: justify;">Analoga alla precedente ma le immagini non possono essere utilizzate a fini commerciali.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione-Non Opere Derivate</h4>
<p style="text-align: justify;">Fondamentalmente simile alla Licenza Attribuzione salvo che non consente di creare opere derivate basate sull&#8217;originale. Anche in questo caso le immagini possono essere usate a fini commerciali.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate</h4>
<p style="text-align: justify;">Questa licenza è analoga a quella precedente ma impedisce l&#8217;uso delle immagini a fini commerciali.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione-Condividi Allo Stesso Modo</h4>
<p style="text-align: justify;">Analoga alla Licenza Attribuzione ma richiede che le eventuali opere derivate siano a loro volta distribuibili sotto la medesima licenza. Le immagini possono essere utilizzate a fini commerciali.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi Allo Stesso Modo</h4>
<p style="text-align: justify;">Come sopra salvo che le immagini non possono essere utilizzate a fini commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Maggiori dettagli sulle licenze possono essere trovati sulla pagina dedicata di <a href="http://www.flickr.com/creativecommons/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Immagini Acquistate</h2>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;alternativa molto diffusa per procurarsi le immagini necessarie è quella di acquistarle su un sito specializzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste foto sono generalmente vendute <em>&#8220;royalty free&#8221; </em>e sono quindi utilizzabili e riutilizzabili dall&#8217;acquirente anche per scopi commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è tuttavia possibile fornire una quadro univoco in quanto occorre fare riferimento ai termini e condizioni di licenza che ogni venditore applica alle immagini distribuite tramite i propri canali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Nel prossimo capitolo</h2>
<p>Nel prossimo capitolo: <a title="Raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti" href="http://www.notaiochianese.it/raccolta-e-trattamento-dei-dati-personali-degli-utenti/">raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Serve aiuto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio Notaio Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita del <em>blog </em>o del sito di <em>e-commerce</em> con particolare riferimento alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un’attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="http://www.notaiochianese.it/contatti/">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Acquistare un dominio internet e gestire le licenze software</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 08:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
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		<category><![CDATA[start-up innovativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il secondo argomento che tratteremo nella guida legale in 5 mosse per blogger e siti di e-commerce è di fondamentale importanza per chiunque intenda gestire un&#8217;attività economica su internet: la gestione del dominio e del software con cui è realizzato il sito internet. Utilizzare un servizio gratuito o un dominio di proprietà? Ogni impresa che si rispetti è interessata alla [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il secondo argomento che tratteremo nella <a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">guida legale in 5 mosse per <em>blogger</em> e siti di </a><em><a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">e-commerce</a> </em>è di fondamentale importanza per chiunque intenda gestire un&#8217;attività economica su internet: la gestione del dominio e del software con cui è realizzato il sito internet.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Utilizzare un servizio gratuito o un dominio di proprietà?</h2>
<p style="text-align: justify;">Ogni impresa che si rispetti è interessata alla tutela del proprio nome e del proprio marchio. Se la vostra impresa è costituita da un sito internet che offre contenuti o servizi la clientela tenderà ad identificare il vostro <em>brand</em> con il dominio utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dominio è l&#8217;indirizzo univoco che consente di raggiungere il vostro sito tramite internet come ad esempio www.miosito.it.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono fondamentalmente due opzioni per pubblicare un sito internet: utilizzare una piattaforma altrui (cosiddetto servizio <i>hosted</i>) oppure scegliere di acquistare un nome a dominio e procurarsi un servizio di <em>hosting </em>indipendente (cosiddetto servizio <em>self hosted</em>).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Evitare i servizi gratuiti</h3>
<p style="text-align: justify;">Chi è all&#8217;inizio dell&#8217;avventura digitale spesso, vuoi per carenza di fondi, vuoi per scarsa conoscenza della materia, tende a pensare che il metodo migliore per avviare il proprio <em>blog</em> o sito di <em>e-commerce</em> sia quello di utilizzare un servizio gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Esistono molteplici piattaforme che consentono agli utenti di ospitare siti internet in modo del tutto gratuito: tra i più famosi <a href="http://wordpress.com" target="_blank">wordpress.com</a>, <a href="https://www.tumblr.com" target="_blank">tumblr.com</a> e <a href="http://blogger.com" target="_blank">blogger.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema di utilizzare questo tipo di servizi è che il marchio utilizzato per presentarsi agli utenti non è di nostra proprietà. Se ad esempio decidessimo di utilizzare il servizio offerto da wordpress.com il nostro sito internet sarà raggiungibile digitando www.miosito.wordpress.com e non semplicemente www.miosito.com ed il titolare del dominio rimarrà sempre e comunque wordpress.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo comporta diverse conseguenze dal punto di vista legale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il sito internet sarà soggetto ai termini e condizioni predisposti dal fornitore del servizio (wordpress.com, tumblr, blogger, ecc.)</li>
<li>il fornitore del servizio potrà in ogni momento decidere di sospendere il servizio o di renderlo a pagamento</li>
<li>difficilmente sarà possibile passare da un servizio all&#8217;altro mantenendo tutti i <em>backlink</em> faticosamente costruiti nel tempo</li>
<li>spesso questo genere di servizi contengono limitazioni alla possibilità di monetizzare il proprio sito attraverso l&#8217;inserzione di banner pubblicitari (è il caso di wordpress.com)</li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Acquistare un nome a dominio</h2>
<p style="text-align: justify;">Scartata l&#8217;opzione gratuita non resta che acquistare un dominio personalizzato sul quale caricare il nostro sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">A seconda dell&#8217;estensione richiesta l&#8217;acquisto verrà registrato presso il competente registro.</p>
<p style="text-align: justify;">I domini con estensione .it sono ad esempio gestiti dal  <a href="http://www.nic.it" target="_blank">NIC</a>. E&#8217; bene precisare che l&#8217;utente finale non è abilitato a trattare direttamente col gestore del registro ma deve servirsi dell&#8217;intermediazione di un <em>registrar</em> ovvero di un soggetto intermediario a ciò autorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia i principali <em>registrar </em>per volume d&#8217;affari<em> </em>sono <a href="http://www.aruba.it" target="_blank">Aruba</a> e <a href="http://www.register.it" target="_blank">Register</a> ma vi sono numerose alternative tra cui anche <a href="http://www.keliweb.it/billing/aff.php?aff=120" target="_blank">KeliWeb</a>, dove è ospitato il sito che state visitando, oltre ovviamente a numerosi siti stranieri come, ad esempio, <a href="http://www.bluehost.com/track/iachia" target="_blank">Bluehost</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesso si tende a credere che una volta registrato un dominio esso sia di nostra proprietà a tempo indeterminato: in realtà i nomi a dominio non divengono mai di nostra proprietà ma vengono concessi in uso dal gestore del registro per un periodo di tempo determinato (di solito a blocchi di un anno). Scaduti tali termini, se non rinnovato, il dominio ritorna sul libero mercato e può essere acquistato da altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante la registrazione e l&#8217;utilizzo di un dominio personalizzato comportano numerosi vantaggi dal punto di vista legale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <em>brand</em> è di nostra proprietà e libera disponibilità: può essere usato come meglio crediamo e può essere venduto a terzi</li>
<li>non si è soggetti a termini e condizioni previsti da terzi fuori dal nostro controllo</li>
<li>non vi sono limiti alla possibilità di sfruttare il sito a fini pubblicitari</li>
<li>è possibile cambiare servizio di <em>hosting</em> senza perdita di contenuto o di <em>backlink</em></li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Scegliere la giusta piattaforma tecnologica e verificare la licenza d&#8217;uso del software</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta acquistato il nome a dominio ed il servizio di hosting il proprietario del sito internet si deve preoccupare degli aspetti legali legati alla realizzazione ed alla gestione del sito stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia infatti che ci si rivolga ad un&#8217;agenzia specializzata sia che si scelga di realizzare autonomamente il proprio sito internet occorre verificare attentamente i termini di licenza d&#8217;uso del software utilizzato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La licenza GPL</h3>
<p style="text-align: justify;">Se decidete di realizzare autonomamente il vostro sito internet è probabile che utilizzerete un software tipo <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">wordpress.org</a> (la versione <em>self hosted </em>di wordpress.com), <a href="https://drupal.org" target="_blank">Drupal</a> o simili.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi software sono solitamente rilasciati sotto la licenza <a href="http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html" target="_blank">GPLv2</a> (General Public Licence).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa licenza consente una grande libertà nell&#8217;utilizzo del prodotto, compresa quello di manipolarlo e rivenderlo a fini commerciali. <a href="https://drupal.org/licensing/faq/" target="_blank">Qui</a> trovate un&#8217;esauriente spiegazione di cosa è possibile e cosa non è possibile fare con un prodotto acquistato sotto licenza GPL (in inglese).</p>
<p style="text-align: justify;">La licenza GPL è molto usata nell&#8217;ambito dei software <em>open source</em> ma ciò non significa che tutti i software rilasciati sotto tale licenza siano gratuiti. Per evitare problemi legali è quindi sempre necessario verificare se il software che intendiamo utilizzare per realizzare il sito debba essere acquistato o se, al contrario, possa essere impiegato gratuitamente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le altre licenze</h3>
<p style="text-align: justify;">Al di fuori dell&#8217;ambito GPL i software per la realizzazione e gestione dei siti internet possono essere rilasciati sotto la più ampia varietà di licenze e non è quindi possibile trattare compiutamente l&#8217;argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualunque sia la licenza utilizzata è comunque fondamentale verificare che l&#8217;utilizzo che ci proponiamo di fare del software sia compatibile con i termini della licenza stessa, sia essa gratuita o a pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni rivenditori di software richiedono ad esempio l&#8217;acquisto di una licenza differente a seconda dell&#8217;utilizzo finale del prodotto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Siti realizzati tramite agenzia</h3>
<p style="text-align: justify;">Se per la realizzazione del sito internet si sceglie di affidarsi ad un&#8217;agenzia è altrettanto importante verificare con quest&#8217;ultima i termini del contratto di fornitura:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chi è il titolare delle grafiche realizzate <em>ad hoc</em>?</li>
<li>di chi è la proprietà del codice che consente al sito internet di funzionare?</li>
<li>quali sono i termini di garanzia per il regolare funzionamento del sito internet?</li>
<li>sono previsti costi di manutenzione?</li>
<li>ecc.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non è infine da escludere che l&#8217;agenzia incaricata di realizzare il sito internet si serva a sua volta di un software di terze parti come base di partenza: in questo caso è necessario verificare e rispettare sia i termini di licenza del software che quelli del contratto con l&#8217;agenzia.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il terzo capitolo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel prossimo articolo tratteremo di come <a title="Trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet" href="http://www.notaiochianese.it/trovare-ed-utilizzare-legittimamente-immagini-altrui-sul-proprio-sito-internet/">trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Serve aiuto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio Notaio Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita dell&#8217;impresa con particolare riferimento alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un’attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="http://www.notaiochianese.it/contatti/">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
<p>The post <a href="https://www.notaiochianese.it/acquistare-un-dominio-internet-e-gestire-le-licenze-software/">Acquistare un dominio internet e gestire le licenze software</a> appeared first on <a href="https://www.notaiochianese.it">Studio Notarile Chianese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come creare un&#8217;entità giuridica autonoma per il blog o il sito di e-commerce</title>
		<link>https://www.notaiochianese.it/come-creare-unentita-giuridica-autonoma-per-il-blog-o-il-sito-di-e-commerce/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 11:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[s.p.a.]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.l.]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[start-up innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel primo capitolo della guida legale in 5 mosse per blogger e siti di e-commerce ci soffermeremo sull&#8217;importanza di creare un&#8217;entità giuridica autonoma per la gestione dell&#8217;attività online. Il primo passo  che il blogger o il titolare di un sito di e-commerce di successo dovrebbe prendere in considerazione è infatti quello di esercitare la propria attività online per il tramite di una società di capitali dotata [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel primo capitolo della <a title="Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce" href="http://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">guida legale in 5 mosse per <em>blogger </em>e siti di <em>e-commerce</em></a> ci soffermeremo sull&#8217;importanza di creare un&#8217;entità giuridica autonoma per la gestione dell&#8217;attività online.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo passo  che il <em>blogger</em> o il titolare di un sito di <em>e-commerce </em>di successo dovrebbe prendere in considerazione è infatti quello di esercitare la propria attività online per il tramite di una <strong>società di capitali</strong> dotata di autonomia patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">I tipi sociali concretamente utilizzabili a tale scopo sono la S.P.A., la <a title="Semplificazioni in tema di S.R.L. ed S.R.L. a “Capitale Progressivo”" href="http://www.notaiochianese.it/semplificazioni-tema-di-s-r-l-ed-s-r-l-capitale-progressivo/">S.R.L.</a> e la <a title="S.R.L. Semplificata: come superare i limiti imposti dallo statuto" href="http://www.notaiochianese.it/s-r-l-semplificata-come-superare-limiti-imposti-dallo-statuto/">S.R.L. Semplificata</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Perché una società di capitali e non una società di persone?</h2>
<p style="text-align: justify;">La ragioni per cui scegliere una società di capitali e non una società di persone sono molteplici.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, tralasciando la S.P.A., che richiede un investimento minimo di 120.000,00 euro ed è quindi fuori dalla portata della maggior parte dei <em>blogger</em> e dei gestori di siti di <em>e-commerce</em>, i costi di avvio e di gestione di una S.R.L. o una S.R.L. semplificata non sono molto diversi da quelli richiesti per una società di persone<strong> </strong>ed anzi, nel caso di S.R.L. semplificata, si risparmiano i costi notarili. Ricorrendone i <a title="Start-Up Innovativa: Istruzioni per l’uso" href="http://www.notaiochianese.it/start-innovativa-istruzioni-per-luso/">requisiti</a> è inoltre possibile accedere alle agevolazioni riservate alle start-up innovative.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo questa scelta consente all&#8217;imprenditore di esercitare la propria attività sapendo esattamente cosa e quanto del proprio patrimonio personale è investito nel sito  internet e di mettere i propri risparmi personali al riparo da potenziali eventi eventi negativi quali, ad esempio, cause per risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo le società di capitali <a title="Patti Parasociali" href="http://www.notaiochianese.it/patti-parasociali/">consentono una grande libertà nello scegliere e modellare la struttura societaria</a> per venire incontro alle esigenze specifiche di ogni tipo di imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine una società di capitali è un <em>&#8220;</em><em>biglietto da visita&#8221;</em> migliore con cui presentarsi sul mercato ed è più adatta a raccogliere gli investimenti da parte di terzi interessati a sovvenzionare l&#8217;attività del sito internet.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Usare la società per tutte le operazioni connesse alla vita del sito blog o del sito di <em>e-commerce</em></h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta costituita la società è importante che sia quest&#8217;ultima a compiere in prima persona tutte le attività connesse alla vita ed alla gestione del blog o del sito di <em>e-commerce.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La semplice costituzione della società non è infatti da sola in grado di mettere al riparo il proprietario del sito dalle conseguenze negative dell&#8217;attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Concretamente questo significa che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la proprietà del dominio usato per il sito deve essere intestata alla società e non alla persona fisica</li>
<li>il contratto di hosting del sito internet deve essere concluso dalla società</li>
<li>tutti i contratti devono essere conclusi dalla società</li>
<li>l&#8217;acquisto di beni deve avvenire a nome della società</li>
<li>gli incassi ed i pagamenti devono essere effettuati dalla società</li>
<li>ecc&#8230;</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa accade ai miei guadagni?</h2>
<p style="text-align: justify;">Esercitare l&#8217;attività su internet per mezzo di una società di capitali comporta necessariamente che tutti i ricavi confluiscano nelle casse sociali e che la persona giuridica diventi l&#8217;effettiva titolare del blog o del sito di <em>e-commerce.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò non deve comunque spaventare: la persona fisica che possiede la società ne possiede di fatto anche il patrimonio e, conseguentemente, non vi è ragione di temere di perdere una fonte di reddito.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Nel prossimo capitolo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel prossimo capitolo: <a title="Acquistare un dominio internet e gestire le licenze software" href="http://www.notaiochianese.it/acquistare-un-dominio-internet-e-gestire-le-licenze-software/">acquistare un dominio internet e gestire le licenze software</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Serve aiuto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio Notaio Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita della società con particolare riferimento alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un&#8217;attività su internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="http://www.notaiochianese.it/contatti/">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
<p>The post <a href="https://www.notaiochianese.it/come-creare-unentita-giuridica-autonoma-per-il-blog-o-il-sito-di-e-commerce/">Come creare un&#8217;entità giuridica autonoma per il blog o il sito di e-commerce</a> appeared first on <a href="https://www.notaiochianese.it">Studio Notarile Chianese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Iacopo Chianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 10:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>
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		<category><![CDATA[blog]]></category>
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		<category><![CDATA[s.r.l. a capitale progressivo]]></category>
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		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come per ogni attività di successo all&#8217;aumento della popolarità e del volume d&#8217;affari di un blog o un sito di e-commerce è spesso accompagnato l&#8217;aumento delle problematiche connesse alla gestione del sito internet. Ciò che i possessori di un blog o di una qualunque attività economica di successo basata su internet tendono spesso ad ignorare è che, nel corso del tempo, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce</a> appeared first on <a href="https://www.notaiochianese.it">Studio Notarile Chianese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come per ogni attività di successo all&#8217;aumento della popolarità e del volume d&#8217;affari di un <em>blog</em> o un sito di <em>e-commerce</em> è spesso accompagnato l&#8217;aumento delle problematiche connesse alla gestione del sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che i possessori di un <em>blog</em> o di una qualunque attività economica di successo basata su internet tendono spesso ad ignorare è che, nel corso del tempo, hanno costruito degli <em>asset</em> di grande valore che necessitano di adeguata protezione legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo lo Studio Legale Chianese mette a disposizione una serie di <strong>cinque articoli</strong> attraverso i quali esporremo le problematiche legate agli aspetti più critici dal punto di vista legale che un <em>blogger</em> o un gestore di un&#8217;attività di <em>e-commerc</em>e dovrebbe prendere in considerazione per mettere al sicuro il proprio lavoro e la propria persona.</p>
<p style="text-align: justify;">La guida si compone dei seguenti articoli:</p>
<ul>
<li><a title="Come creare un’entità giuridica autonoma per il blog o il sito di e-commerce" href="http://www.notaiochianese.it/come-creare-unentita-giuridica-autonoma-per-il-blog-o-il-sito-di-e-commerce/">come creare un&#8217;entità giuridica autonoma per il blog o il sito di <em>e-commerce</em></a></li>
<li><a title="Acquistare un dominio internet e gestire le licenze software" href="http://www.notaiochianese.it/acquistare-un-dominio-internet-e-gestire-le-licenze-software/">acquistare un dominio internet e gestire le licenze software</a></li>
<li><a title="Trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet" href="http://www.notaiochianese.it/trovare-ed-utilizzare-legittimamente-immagini-altrui-sul-proprio-sito-internet/"><span style="line-height: 1.5em;">trovare ed utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet</span></a></li>
<li><a title="Raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti" href="http://www.notaiochianese.it/raccolta-e-trattamento-dei-dati-personali-degli-utenti/">raccolta e trattamento dei dati personali degli utenti</a></li>
<li><a title="Termini e condizioni di vendita di un sito di e-commerce" href="http://www.notaiochianese.it/termini-e-condizioni-di-vendita-di-un-sito-di-e-commerce/"><span style="line-height: 1.5em;">termini e condizioni di vendita di un sito di </span><em style="line-height: 1.5em;">e-commerce</em></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ogni singolo argomento della guida è stato trattato nell&#8217;ottica di dare risposte concrete agli operatori online e sarà arricchito nel corso del tempo sulla base di eventuali future modifiche normative.</p>
<p>Lo Studio Legale Chianese fornisce ai propri clienti il massimo supporto nella fase di avvio e durante la vita della società con particolare riferimento alla risoluzione di tutte le problematiche legate allo svolgimento di un&#8217;attività su internet.</p>
<p>Per informazioni usa il <a title="Contatti" href="http://www.notaiochianese.it/contatti/">modulo di contatto</a> e sarai ricontattato al più presto con tutti i dettagli!</p>
<p>The post <a href="https://www.notaiochianese.it/guida-legale-5-mosse-per-blogger-e-siti-di-e-commerce/">Guida Legale in 5 Mosse per Blogger e Siti di E-Commerce</a> appeared first on <a href="https://www.notaiochianese.it">Studio Notarile Chianese</a>.</p>
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