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Nuovi diritti per i consumatori: riformato il codice del consumo

Riforme

Nuovi diritti per i consumatori: riformato il codice del consumo

Di In Diritto di Internet, Riforme Il 20 Maggio 2014


In questo periodo di crisi uno dei pochi settori in continua espansione è quello del commercio elettronico. Sempre più aziende si affidano infatti alle varie piattaforme web e mobili per promuovere e vendere al grande pubblico i loro prodotti. La diffusione di questo modello di business non è tuttavia priva di rischi per i consumatori poiché può risultare più complicato gestire le eventuali controversie nascenti dall’acquisto.

Per tentare di risolvere questo problema l’Italia ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori approvando il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tale decreto, che entrerà in vigore il 13 giugno 2014, modifica parzialmente il Codice del Consumo, introducendo maggiori tutele a favore dei consumatori.

Informazioni precontrattuali

In primo luogo la riforma incide sulle informazioni che il consumatore ha diritto di conoscere prima della conclusione del contratto. Il professionista è infatti ora tenuto a comunicare:

  • i recapiti presso cui è possibile contattarlo. Tali informazioni comprendono l’indirizzo geografico in cui è stabilito, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire ai consumatori un contatto rapido ed efficace col professionista;
  • i costi totali dei prodotti, senza nessuna omissione di imposte ed extra. Il prezzo deve essere comprensivo delle imposte e, se risulta impossibile la sua determinazione preventiva, devono essere precisate le modalità di calcolo; il prezzo deve comprendere anche le spese aggiuntive quali, ad esempio, quelle di spedizione e consegna;
  • un promemoria sulla garanzia legale e di conformità del bene venduto;
  • le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso.

Diritto di recesso

La seconda importantissima modifica riguarda il diritto di recesso. Il termine per recedere da un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali viene infatti esteso da 10 a 14 giorni.

Il termine decorre:

  • nel caso di contratti aventi ad oggetto un servizio dal giorno della conclusione del contratto;
  • nel caso di contratti di vendita dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni.

E’ inoltre previsto che in caso di mancata comunicazione al consumatore dell’informazione circa l’esistenza del diritto di recesso o delle modalità del suo esercizio, i suddetti termini sono estesi a 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Una volta ricevuta la comunicazione di recesso il professionista è tenuto a restituire i pagamenti ricevuti entro 14 giorni in luogo dei 30 giorni precedentemente previsti. Nello stesso termine di 14 giorni (esteso dai precedenti 10 giorni) il consumatore è però tenuto a restituire i beni per i quali ha esercitato il diritto di recesso.

Sostanzialmente modificata è anche la norma in tema di integrità dei prodotti restituiti dal consumatore in seguito al recesso. La nuova formulazione della norma prevede infatti che:

il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.

A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore il professionista è tenuto a rimborsare tutte le spese connesse alla vendita, ivi incluse quelle di spedizione. Il consumatore è solo tenuto a pagare la spedizione di ritorno.

Divieto di spese aggiuntive per l’uso di mezzi di pagamento diversi dal contante

I professionisti non possono imporre ai consumatori costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante quali, ad esempio, carte di credito o di debito.

In caso di violazione dell’obbligo l’istituto di emissione della carta di pagamento è tenuto a riaccreditare al consumatore le spese addizionali e ad addebitarle al professionista. Analogo divieto di costi aggiuntivi riguarda le tariffe telefoniche a carico del consumatore che intenda mettersi in contatto con il professionista mediante i recapiti da quest’ultimo indicati.

Qualsiasi pagamento supplementare deve inoltre essere espressamente autorizzato dal consumatore. Non è infatti consentito al professionista dedurre tale consenso utilizzando opzioni precompilate che il consumatore deve espressamente rifiutare per evitare il pagamento supplementare.

Passaggio del rischio per perdita o danneggiamento dei beni

L’art. 1510, comma 2, del codice civile prevede che il venditore si libera dagli obblighi derivanti dalla consegna nel momento in cui consegna i beni allo spedizioniere. Tale norma, coordinata con il disposto dell’art. 1465 del codice civile, prevede l’obbligo per l’acquirente di pagare comunque il prezzo in caso di perimento per cause non imputabili al venditore della cosa venduta come, ad esempio, in caso di smarrimento o danneggiamento della spedizione.

Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali il legislatore ha tuttavia voluto predisporre maggiori tutele per i consumatori. Per questo tipo di contratti infatti è previsto  i rischi si trasferiscano in capo all’acquirente solo nel momento in cui egli entra materialmente in possesso del bene acquistato o, in altre parole, con la consegna.


Circa l'Autore

iachia

Iacopo Chianese è notaio con sede a Pioltello e studio secondario in Milano. Collabora con lo studio dal 2005 occupandosi principalmente di tematiche societarie.

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