Assemblee a distanza dopo il 30 settembre 2026: controlla il tuo statuto
Il regime che consente le assemblee con mezzi di telecomunicazione in deroga allo statuto scade il 30 settembre 2026. Ma dal 1° ottobre s.p.a. e s.r.l. non si trovano nella stessa situazione: nelle s.p.a. serve una clausola statutaria, nelle s.r.l. l'assemblea anche interamente telematica resta ammissibile pure senza, purché lo statuto non la vieti.

Che cosa scade il 30 settembre 2026
L’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha introdotto un regime straordinario: le assemblee di società potevano svolgersi con mezzi di telecomunicazione anche se lo statuto non lo prevedeva o addirittura lo vietava. Quel regime è stato prorogato più volte. L’ultima proroga è contenuta nell’art. 4, comma 11, del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, e fissa il termine al 30 settembre 2026.
Dal 1° ottobre 2026 la deroga non opera più.
Attenzione al numero dell’articolo
Se cerchi la norma, sappi che molte fonti — riviste, circolari, articoli di studio — citano l’art. 3, comma 11 del Milleproroghe. Nel testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la disposizione si trova invece nell’art. 4. La differenza è probabilmente dovuta a una rinumerazione avvenuta in sede di conversione. Se devi verificare, leggi il testo coordinato della legge 27 febbraio 2026 n. 26 direttamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Dal 1° ottobre s.p.a. e s.r.l. non sono nella stessa situazione
È il punto che conta di più, e viene spesso semplificato male. Finita la deroga straordinaria, non si torna a una regola sola per tutti: si torna alle regole ordinarie, che per i due tipi di società sono diverse.
Il Consiglio Notarile di Milano, con le massime 187, 200 e da ultimo 216, ha fissato un orientamento ormai consolidato. L’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva — cioè senza che nessun partecipante sia fisicamente presente in un luogo prestabilito — è consentito:
- ai soci delle s.p.a. solo in presenza di un’apposita clausola statutaria, come richiede l’art. 2370, comma 4, del codice civile;
- nelle s.r.l., nel silenzio della legge, anche in mancanza di un’apposita disposizione dello statuto, purché non sia espressamente vietato.
Che cosa ne discende, statuto alla mano
S.r.l. con statuto che non dice niente. L’assemblea si può tenere anche esclusivamente in forma telematica, senza che nessuno sia fisicamente presente nel luogo di convocazione. La scadenza del 30 settembre non cambia questa possibilità.
S.p.a. con statuto che non dice niente. Qui la clausola serve. Fino al 30 settembre 2026 ci si può ancora appoggiare alla deroga straordinaria; dal 1° ottobre, senza clausola, l’assemblea in quella forma non si tiene.
Statuto che consente il collegamento a distanza ma richiede la presenza fisica di presidente e segretario — o del notaio — nel luogo di convocazione. È il caso più frequente, e il più insidioso, perché lo statuto sembra a posto. Per svolgere un’assemblea totalmente telematica si ritiene opportuno che quantomeno il segretario sia fisicamente presente nel luogo indicato. In questo caso una modifica statutaria aiuta a chiarire la situazione e a evitare contestazioni.
Come si modifica lo statuto
La modifica dello statuto richiede una delibera dell’assemblea, verbalizzata da un notaio ai sensi dell’art. 2436 del codice civile. Quorum e maggioranze dipendono dal tipo di società e da quanto già prevede lo statuto: variano fra s.p.a. e s.r.l., fra prima e seconda convocazione, e possono essere stati modificati dallo statuto stesso. È il punto su cui serve una verifica caso per caso.
Non c’è un termine di legge entro cui deliberare: l’art. 4, comma 11, del d.l. 200/2025 fissa la scadenza del regime straordinario, non un obbligo di adeguamento.
Lista di controllo
Prima di fissare qualunque appuntamento, procurati:
- una copia aggiornata dello statuto vigente della tua società
- il verbale dell’ultima assemblea che ha modificato lo statuto, se c’è stato
- la visura camerale aggiornata
Poi guarda, in quest’ordine: che tipo di società è; se lo statuto contiene una clausola sull’intervento mediante mezzi di telecomunicazione; e, se la contiene, se pretende la presenza fisica di qualcuno nel luogo di convocazione. È l’ultima domanda quella che di solito non viene fatta.
I tempi
Fra convocazione dell’assemblea, delibera, verbalizzazione notarile e iscrizione al Registro delle Imprese passano alcune settimane. Chi ha una s.p.a. senza clausola e vuole continuare a riunirsi da remoto dopo il 1° ottobre 2026 deve muoversi adesso.
Domande frequenti
Ho una s.r.l. e lo statuto non dice niente sulle assemblee a distanza. Dal 1° ottobre 2026 posso ancora farle?
Sì. Secondo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano (massime 187, 200 e 216), nelle s.r.l. l'intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è ammissibile pure senza una previsione dello statuto, purché lo statuto non lo vieti espressamente. La scadenza del 30 settembre non cambia questo.
E se ho una s.p.a.?
Lì la clausola serve: l'art. 2370, comma 4, del codice civile la richiede, e le stesse massime lo confermano. Fino al 30 settembre 2026 ci si può appoggiare alla deroga straordinaria; dal 1° ottobre, senza clausola statutaria, l'assemblea in quella forma non si tiene.
Il mio statuto consente il collegamento a distanza ma chiede che presidente e segretario siano presenti nel luogo di convocazione. È un problema?
È il caso più frequente e il più insidioso, perché lo statuto sembra a posto. Per un'assemblea totalmente telematica si ritiene opportuno che quantomeno il segretario sia fisicamente presente nel luogo indicato. Una modifica statutaria aiuta a chiarire la situazione e a evitare contestazioni.
Posso deliberare la modifica dello statuto anche dopo il 30 settembre 2026?
Sì, la legge non fissa un termine per deliberare: l'art. 4, comma 11, del d.l. 200/2025 fissa la scadenza del regime straordinario, non un obbligo di adeguamento. Ma per una s.p.a., finché la clausola non c'è, dal 1° ottobre l'assemblea in videoconferenza non si tiene.
Se questo cambia qualcosa per un atto che stai facendo, scrivici: la risposta arriva scritta.
Rivista al 5 settembre 2026.
La fotografia in cima è generata: non ritrae luoghi né persone reali. Trasparenza AI.