Assegnazione agevolata di beni ai soci: cosa fare entro il 30 settembre 2026
Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali pagando un'imposta sostitutiva dell'8 per cento (10,5 per cento per le società non operative) invece della tassazione ordinaria. L'atto va stipulato entro il 30 settembre 2026. La norma è nell'articolo 1, commi 35-41, della legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Di che cosa si tratta
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1, commi 35-41) riapre la possibilità per alcune società di assegnare o cedere beni ai propri soci a condizioni fiscali più favorevoli di quelle ordinarie. La stessa disciplina si applica alle società che si trasformano in società semplice.
Il vantaggio principale: sulla differenza fra valore del bene e costo fiscalmente riconosciuto si paga un’imposta sostitutiva, anziché le imposte sui redditi e l’IRAP.
Il termine
L’atto — assegnazione, cessione o delibera di trasformazione in società semplice — va perfezionato entro il 30 settembre 2026 (art. 1, comma 35, l. 199/2025). Non è una scadenza prorogabile: alla data dell’atto il bene deve essere uscito dalla società o la trasformazione deve essere stata deliberata.
Chi può accedere
Possono utilizzare l’agevolazione le società (art. 1, comma 35, l. 199/2025):
- in nome collettivo (s.n.c.)
- in accomandita semplice (s.a.s.)
- a responsabilità limitata (s.r.l.)
- per azioni (s.p.a.)
- in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
I soci destinatari devono risultare iscritti nel libro dei soci, oppure registrati come soci presso il Registro delle Imprese, entro il 30 settembre 2025. In alternativa devono essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, purché il titolo di trasferimento abbia data certa anteriore al 1° ottobre 2025 (art. 1, comma 35, l. 199/2025).
La doppia strada non è un dettaglio formale: le s.r.l. non tengono più il libro dei soci, e per loro fa fede la risultanza del Registro delle Imprese.
Attenzione alla data: è un anno prima del termine per l’atto. Chi è diventato socio dopo il 30 settembre 2025 non può ricevere il bene con questa agevolazione.
Quali beni
L’agevolazione riguarda (art. 1, comma 35, l. 199/2025):
- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (sono esclusi gli immobili indicati dall’art. 43, comma 2, del TUIR, cioè quelli usati direttamente nell’attività);
- beni mobili iscritti in pubblici registri, purché non utilizzati come strumentali.
In pratica i casi più frequenti sono immobili detenuti dalla società a titolo di investimento, immobili concessi in godimento ai soci, immobili locati a terzi.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza fra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, l. 199/2025).
- 8 per cento: aliquota ordinaria (art. 1, l. 199/2025).
- 10,5 per cento: per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti (art. 1, l. 199/2025).
Per gli immobili la società può chiedere che il valore normale sia determinato sulla base del valore catastale — cioè applicando i moltiplicatori catastali alle rendite — anziché sul valore di mercato (art. 1, l. 199/2025). È una facoltà, non un obbligo, e va valutata caso per caso.
Le riserve in sospensione d’imposta
Se con l’assegnazione si annullano riserve in sospensione d’imposta, su queste si applica un’imposta sostitutiva del 13 per cento (art. 1, l. 199/2025).
Imposte indirette
L’atto sconta imposte di registro, ipotecaria e catastale con un regime ridotto (art. 1, l. 199/2025):
- l’imposta proporzionale di registro è ridotta alla metà dell’aliquota ordinaria;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Queste voci rientrano fra i tributi che il notaio riscuote per conto dello Stato: non dipendono dallo studio, dipendono dalla legge.
Come e quando si paga
L’imposta sostitutiva si versa in due rate (art. 1, l. 199/2025):
- 60 per cento entro il 30 settembre 2026;
- 40 per cento entro il 30 novembre 2026.
Che cosa serve preparare
L’elenco varia a seconda del tipo di società, del bene e della forma dell’operazione (assegnazione, cessione o trasformazione). Come punto di partenza:
- atto costitutivo e statuto vigente;
- libro dei soci — o, per le s.r.l., nulla: la risultanza del Registro delle Imprese la controlla lo studio;
- i titoli edilizi dell’immobile;
- la certificazione energetica (APE);
- la perizia o valutazione per determinare il valore normale del bene, salvo si opti per il valore catastale;
- la delibera assembleare che autorizza l’operazione;
- la situazione contabile della società, con evidenza delle riserve.
La documentazione catastale non devi procurartela: la recupera lo studio. Visure e planimetrie si consultano direttamente sui registri e fanno parte della pratica, come la visura camerale della società.
Dopo il 30 settembre 2026 non è detto che si ripresenti
Questa agevolazione è stata riaperta più volte negli anni, e per questo si tende a darla per ricorrente. Non lo è. Ogni riapertura è stata una scelta di una legge di bilancio, e non c’è nessuna garanzia che una disciplina analoga venga riproposta dopo la scadenza. Chi rinvia contando su una prossima finestra sta scommettendo su una decisione politica che non è stata presa.
I tempi sono stretti
Fra la raccolta dei documenti, la delibera assembleare, le verifiche urbanistiche, la definizione del valore e la stipula, servono diverse settimane. Se stai valutando questa operazione, il momento per iniziare è adesso.
Se vuoi sapere quanto costerebbe l’atto nel tuo caso, chiedi un preventivo: la risposta arriva scritta, di norma in giornata.
Domande frequenti
La società può assegnare un immobile usato come sede o magazzino?
No, se l'immobile è strumentale per destinazione — cioè utilizzato direttamente nell'attività della società — è escluso dall'agevolazione (art. 1, comma 35, l. 199/2025, che esclude i beni di cui all'art. 43, comma 2, TUIR).
Un socio entrato a gennaio 2026 può ricevere il bene con l'agevolazione?
No. Il socio deve risultare iscritto nel libro dei soci entro il 30 settembre 2025. Se è entrato dopo, non rientra nel perimetro della norma, salvo il caso in cui l'iscrizione sia avvenuta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con titolo di data certa anteriore al 1° ottobre 2025 (art. 1, comma 35, l. 199/2025).
Il valore catastale conviene sempre rispetto al valore normale?
Non necessariamente. Se il valore catastale è più alto del valore di mercato — cosa rara ma possibile — la base imponibile sarebbe maggiore. La scelta va fatta con il supporto del commercialista, confrontando i due importi.
Che differenza c'è fra assegnazione e cessione?
Nell'assegnazione il socio riceve il bene a fronte della riduzione della sua partecipazione o dell'annullamento di riserve. Nella cessione il socio paga un corrispettivo. L'imposta sostitutiva si applica in entrambi i casi alle stesse condizioni.
Se questo cambia qualcosa per un atto che stai facendo, scrivici: la risposta arriva scritta.
Rivista al 5 settembre 2026.
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