Aumento di capitale di una srl: come si fa e che cosa succede se un socio non sottoscrive
L'aumento di capitale di una srl passa sempre dall'assemblea dei soci e richiede un verbale redatto dal notaio. Se un socio decide di non sottoscrivere, la sua partecipazione si diluisce: non perde le quote che ha, ma il loro peso percentuale scende. L'operazione è meno complicata di quanto sembri, a patto di conoscere i passaggi obbligati.

Perché si aumenta il capitale
Le ragioni pratiche sono diverse: la società ha bisogno di risorse fresche per un investimento, una banca chiede un patrimonio netto più solido prima di concedere un finanziamento, oppure entrano nuovi soci e il loro conferimento va inquadrato nel capitale. A volte l’aumento serve a ripianare perdite che hanno eroso il capitale sotto i limiti fissati dalla legge — in quel caso non è una scelta, è un obbligo (art. 2482-ter c.c.).
Qualunque sia il motivo, nella srl l’aumento di capitale è una modifica dell’atto costitutivo: lo stabilisce l’art. 2480 c.c. La conseguenza è che la delibera richiede sempre il verbale di un notaio, come previsto dall’art. 2480 c.c. in combinato con l’art. 2436 c.c.
Aumento a pagamento e aumento gratuito
La distinzione è importante perché cambia tutto: chi paga, chi sottoscrive, chi rischia di diluirsi.
- Aumento a pagamento: i soci (o terzi, se lo statuto lo consente) versano nuove risorse — denaro o beni — e ricevono nuove quote. È il caso più frequente e quello in cui si pone il problema del socio che non sottoscrive.
- Aumento gratuito: la società converte in capitale le riserve che ha già in bilancio (art. 2481-ter c.c.). Nessuno versa nulla, le quote di tutti crescono in proporzione e nessuno si diluisce. Il problema della mancata sottoscrizione qui non si pone.
Il resto di questa pagina riguarda l’aumento a pagamento, perché è lì che nascono le domande concrete.
Come si delibera
L’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo. Lo statuto può fissare maggioranze diverse, ma in mancanza di clausole specifiche si applica la regola dell’art. 2479-bis, comma 3, c.c.
Il verbale dell’assemblea è redatto dal notaio, che entro il termine previsto dalla legge ne chiede l’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2436, comma 1, c.c.). L’aumento produce effetti solo dopo l’iscrizione (art. 2436, comma 5, c.c.): fino a quel momento la delibera esiste ma non è ancora operativa.
Un punto che conviene chiarire subito: il notaio svolge anche un controllo di legittimità sulla delibera (art. 2436, comma 1, c.c.). Se riscontra una violazione di legge, non procede all’iscrizione.
Il diritto di sottoscrizione dei soci
Nell’aumento a pagamento ogni socio ha il diritto di sottoscrivere le nuove quote in proporzione alla partecipazione che già possiede (art. 2481-bis, comma 1, c.c.). È un diritto, non un obbligo: il socio può esercitarlo, esercitarlo in parte, oppure non esercitarlo affatto.
Lo statuto deve indicare il termine entro il quale i soci possono esercitare questo diritto. Se lo statuto non dice nulla, il termine va fissato dalla delibera stessa, e non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 2481-bis c.c.
Due cose da tenere a mente:
- Lo statuto può escludere il diritto di sottoscrizione proporzionale, ma solo nei casi previsti dall’art. 2481-bis, comma 1, c.c., e con le tutele che la norma impone.
- I soci che sottoscrivono possono avere il diritto di acquisire anche le quote rimaste inoptate — cioè quelle che altri soci non hanno voluto — se lo statuto o la delibera lo prevedono.
Che cosa succede se un socio non sottoscrive
È la domanda da cui nasce questa pagina, e la risposta va data in modo netto: il socio che non sottoscrive non perde le quote che ha. Non viene escluso, non subisce una penalità, non deve motivare la scelta. Semplicemente, la sua partecipazione percentuale scende.
Facciamo un esempio senza numeri precisi. Immagina una srl con due soci, ciascuno al cinquanta per cento. L’assemblea delibera un aumento. Uno dei due sottoscrive per intero la propria parte, l’altro no. Dopo l’aumento, il primo socio ha una percentuale più alta, il secondo più bassa. Il valore nominale delle quote del secondo non è cambiato, ma il capitale totale è cresciuto e la sua fetta relativa si è ridotta. Questo effetto si chiama diluizione.
La diluizione non è una sanzione — è una conseguenza aritmetica. Chi non mette risorse nuove pesa meno in una società che è diventata più grande. È lo stesso meccanismo per cui, se in una torta si aggiungono fette e tu non ne prendi nessuna, la tua porzione rispetto al totale diminuisce.
Le conseguenze pratiche della diluizione possono essere significative: il socio diluito conta meno nelle votazioni assembleari, ha diritto a una quota minore degli utili futuri e, in caso di scioglimento, la sua parte di liquidazione sarà proporzionalmente più piccola.
Le quote che nessuno sottoscrive
Può succedere che, scaduto il termine, una parte dell’aumento resti non sottoscritta — né dal socio titolare del diritto, né dagli altri soci. In quel caso decide la delibera.
L’aumento ha effetto per la parte effettivamente sottoscritta solo se la delibera lo prevede espressamente. Se la delibera non dice nulla, un aumento non sottoscritto per intero decade per intero (art. 2481-bis c.c.).
È un punto che conviene decidere prima, in sede di delibera: se si vuole che l’aumento valga anche quando qualche socio non sottoscrive, la delibera deve dirlo.
Non sottoscrivere e impugnare la decisione sono due cose diverse
Il socio che non è d’accordo con l’aumento ha davanti strade diverse, che conviene non confondere.
Non sottoscrivere è una scelta sulla propria partecipazione: il socio non mette nuove risorse e accetta che il suo peso nella società scenda. Non è un modo per contestare la decisione, e non la rende invalida.
Impugnare la decisione è un’altra cosa. Serve quando si ritiene che la decisione violi la legge o lo statuto, per esempio perché l’assemblea non è stata convocata regolarmente o non si sono raggiunte le maggioranze. Chi può agire, entro quando e per quali vizi lo stabilisce l’art. 2479-ter c.c., e va valutato sul caso concreto. Comunicare di non voler versare altro denaro non basta a contestare formalmente la decisione.
Nemmeno il recesso è automatico: la sola scelta di non sottoscrivere non dà il diritto di uscire dalla società. Il recesso spetta nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, per esempio al socio che non ha consentito quando l’aumento viene offerto direttamente a terzi (artt. 2473 e 2481-bis c.c.).
L’aumento delegato agli amministratori
L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale, fissando i limiti e le modalità di esercizio (art. 2481 c.c.). È un meccanismo utile quando la società vuole poter agire rapidamente — per esempio, per cogliere un’occasione di investimento — senza convocare ogni volta l’assemblea.
Anche in questo caso, però, il verbale del notaio è necessario: la delibera degli amministratori modifica comunque l’atto costitutivo e segue le stesse regole di iscrizione.
I documenti da preparare
Se stai preparando un aumento di capitale, questi sono i documenti e le informazioni che lo studio avrà bisogno di esaminare:
- lo statuto vigente della società, nella sua versione aggiornata;
- la visura camerale aggiornata (la effettua lo studio);
- la situazione patrimoniale o il bilancio più recente, a seconda dei casi;
- l’importo dell’aumento e le condizioni — se a sottoscrizione integrale o parziale;
- l’eventuale sovrapprezzo;
- le modalità di conferimento (denaro, beni in natura, crediti);
- se il conferimento avviene in natura, la relazione di stima prevista dall’art. 2465 c.c.
Se l’aumento è riservato a nuovi soci o prevede l’esclusione del diritto di sottoscrizione proporzionale, la delibera richiede attenzioni specifiche che è bene discutere prima con lo studio.
Un passaggio che vale la pena fare con calma
L’aumento di capitale non è un atto che si prepara la settimana prima dell’assemblea. Le verifiche sullo statuto, la situazione patrimoniale, le eventuali clausole sul diritto di sottoscrizione richiedono tempo — e se ci sono soci che potrebbero non sottoscrivere, è importante che tutti sappiano in anticipo quali saranno le conseguenze.
Un incontro preliminare con il notaio serve proprio a questo: capire come strutturare la delibera, quali clausole inserire e come gestire le quote non sottoscritte, prima che il verbale venga redatto.
Domande frequenti
Il socio che non sottoscrive l'aumento perde le sue quote?
No. Conserva le quote che aveva prima dell'aumento, con lo stesso valore nominale. Quello che cambia è la percentuale di partecipazione al capitale: scende, perché il capitale totale è cresciuto e la sua quota no. L'effetto si chiama diluizione.
L'aumento di capitale di una srl si può fare senza notaio?
No. L'aumento modifica l'atto costitutivo e richiede un verbale redatto dal notaio, che poi ne chiede l'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2480 c.c. e art. 2436 c.c.). Vale anche quando la facoltà di aumentare è stata delegata agli amministratori.
Che cosa succede se l'aumento non viene sottoscritto per intero?
Dipende dalla delibera. L'aumento ha effetto per la parte sottoscritta solo se la delibera lo prevede espressamente; se non dice nulla, un aumento non sottoscritto per intero decade per intero (art. 2481-bis c.c.).
Se non sono d'accordo con l'aumento, basta non sottoscrivere?
No. Non sottoscrivere è una scelta sulla propria partecipazione, non una contestazione della decisione. Se ritieni che la decisione violi la legge o lo statuto, va impugnata secondo le regole dell'art. 2479-ter c.c.
Il socio può cedere ad altri il proprio diritto di sottoscrizione?
Il trasferimento del diritto di sottoscrizione nella srl non è automatico come nelle società per azioni. La possibilità dipende da quanto previsto dallo statuto. È un punto da verificare prima della delibera.
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Aggiornata al 19 ottobre 2026.
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