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Trasferimento della sede legale nello stesso comune: che cosa cambia davvero

Se la società sposta la sede restando nello stesso comune, lo statuto o i patti sociali non cambiano, perché indicano solo il comune: non serve il notaio e basta comunicare il nuovo indirizzo al Registro delle imprese. Il notaio serve invece quando la sede va in un altro comune, perché in quel caso si modifica lo statuto.

Perché conta la differenza tra stesso comune e comune diverso

Quando una società cambia ufficio, la prima domanda da farsi non riguarda la nuova via, ma il comune. Lo statuto di una s.r.l. o di una s.p.a., infatti, non riporta la via e il numero civico della sede: indica soltanto il comune in cui la società ha sede (art. 2463, secondo comma, n. 2, c.c. per le s.r.l.; art. 2328, secondo comma, n. 2, c.c. per le s.p.a.).

È una regola che risale alla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6). Da allora gli statuti delle società di capitali si sono dovuti adeguare, e oggi indicano tutti il solo comune.

Ne discende una conseguenza molto concreta: se la società si sposta da una via all’altra dello stesso comune, restando dentro Milano oppure dentro Pioltello, lo statuto non va toccato. Il discorso vale anche per le società di persone, quando i patti sociali indicano soltanto il comune in cui la società ha sede (per la società in nome collettivo, art. 2295, n. 4, c.c.).

Nello stesso comune il notaio non serve

A decidere lo spostamento sono sempre i soci, riuniti in assemblea. L’organo amministrativo può, al più, proporre il trasferimento e sottoporlo alla loro approvazione (per le s.r.l., art. 2479, primo comma, c.c.).

La delibera dei soci, quindi, c’è sempre. Siccome però lo statuto resta com’è, non serve il notaio per verbalizzarla: basta comunicare il nuovo indirizzo al Registro delle imprese della Camera di Commercio. A depositare la dichiarazione sono gli amministratori (art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile).

La Camera di Commercio resta la stessa

La Camera di Commercio competente dipende dalla provincia, o dalla città metropolitana, in cui si trova la sede. Chi resta nello stesso comune resta quindi anche nella stessa Camera: non c’è nessun fascicolo da trasferire e il numero REA non cambia.

Lo stesso accade quando due comuni diversi fanno capo alla stessa Camera, come Pioltello e Milano, che rientrano entrambi nella Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Qui però bisogna fare attenzione: spostarsi da Pioltello a Milano resta un trasferimento in un altro comune, e quindi comporta una modifica dello statuto anche se la Camera è la stessa.

Codice fiscale e partita IVA

Il codice fiscale e la partita IVA non cambiano: spostare la sede nello stesso comune non tocca l’identificazione fiscale della società. La variazione dei dati va comunque comunicata all’Agenzia delle Entrate, con tempi e modalità che dipendono dal tipo di società e dal suo regime fiscale.

Se la società è proprietaria di immobili

C’è poi un aspetto che riguarda solo alcune società. Se la società è intestataria di immobili, il cambio di sede va riportato anche lì: il minimo indispensabile è la voltura catastale, perché negli atti del catasto la società risulti con la sede nuova. Volendo, è anche possibile trascrivere l’atto nei registri immobiliari.

Se la sede va in un altro comune

Tutto cambia se la nuova sede si trova in un altro comune. In questo caso si modifica il dato scritto nello statuto, e la modifica dello statuto segue le sue regole: serve la decisione dei soci in assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie (art. 2479, secondo comma, n. 4, c.c. per le s.r.l.; art. 2365, primo comma, c.c. per le s.p.a.). Il verbale lo redige il notaio, che poi si occupa del deposito e dell’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2480 c.c. per le s.r.l.; art. 2436 c.c. per le s.p.a.).

Allo stesso modo, per le società di persone la modifica dei patti sociali va iscritta nel Registro delle imprese (art. 2300 c.c.).

Documenti da preparare

Se il trasferimento richiede il notaio, conviene arrivare in studio con questi documenti:

  • lo statuto vigente della società, oppure i patti sociali se si tratta di una società di persone;
  • il documento d’identità e il codice fiscale del presidente dell’assemblea;
  • per le società di persone, il documento d’identità e il codice fiscale di tutti i soci;
  • il nuovo indirizzo completo, con gli eventuali riferimenti catastali, se la Camera li richiede;
  • se la sede si trova in un immobile di terzi, il titolo che ne legittima l’uso: un contratto di locazione, un comodato o un’altra forma di disponibilità.

La visura camerale non devi procurartela: la effettua lo studio.

Se hai dubbi su come tutto questo si applica alla tua società, scrivi allo studio.

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Aggiornata al 17 settembre 2026.

La fotografia in cima è generata: non ritrae luoghi né persone reali. Trasparenza AI.

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