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Start-Up Innovativa: Istruzioni per l'uso

Diritto Societario

Start-Up Innovativa: Istruzioni per l’uso

Di In Diritto Societario, Riforme Il 18 Ottobre 2013


Definizione

Con il termine start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Requisiti

La start-up innovativa è disciplinata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dalla relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 rubricata “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

L’art. 25 comma 2 del citato decreto prevede una serie di requisiti formali e sostanziali per poter qualificare un’impresa come “start-up innovativa”.

E’ infatti in primo luogo necessario che l’impresa assuma la forma di società di capitali, anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero di società europea avente sede fiscale in Italia, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

In Concreto, dunque, la start-up innovativa può essere costituita sotto le seguenti forme:

  • Società per Azioni;
  • Società a Responsabilità Limitata;
  • Società a Responsabilità Limitata Semplificata;
  • Società Cooperativa per Azioni;
  • Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
  • Società in Accomandita per Azioni.

Accanto ai requisiti di forma di cui sopra il legislatore richiede la contemporanea presenza delle seguenti ulteriori condizioni per poter definire l’impresa start-up innovativa:

  • la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
  • la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  • la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Infine la start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:

  • le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto un’attività di ricerca certificata presso istituti di credito da almeno 3 anni;
  • la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.

Quali sono i vantaggi previsti per le start-up innovative?

In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione al registro delle imprese nonché agevolazioni fiscali, deroghe al diritto societario ed in materia di contratti di lavoro.

Costituzione

In primo luogo infatti l’art. 26 comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa è anche esente dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e sono attive solamente per quattro anni.

Agevolazioni fiscali

Sotto il profilo fiscale l’art. 29 del citato D. L. prevede una serie di misure finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle start-up innovative.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la norma consente di detrarre all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può tuttavia eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 è inoltre previsto che non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. Anche in questo caso l’investimento massimo deducibile non può tuttavia eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

E’ stata introdotta una specifica disciplina per il “crowdfunding” tramite portali on line che consentiranno la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative. Attraverso tali portali sarà infatti possibile effettuare offerte al pubblico per la raccolta di capitali tramite sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative stesse.

Inoltre le norme prevedono l’accesso facilitato al credito: le start-up innovative possono beneficiare dell’intervento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in modo gratuito, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico.

Infine L’art. 27 del decreto prevede che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempli l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi. L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non devono tuttavia essere riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa.

Deroghe al diritto societario

Sotto il profilo puramente societario L’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di deroghe alla normale normativa societaria:

  • nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale sociale la riduzione obbligatoria dello stesso è posticipata di un ulteriore anno;
  • nel caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è consentito all’assemblea di posticipare l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482ter c.c. di un anno e, dunque,  alla chiusura dell’esercizio successivo;
  • l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può: prevedere la creazione categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
  • alle quote di partecipazione di start-up innovative non si applica il divieto di cui all’art. 2468c.c. e, dunque, le stesse possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
  • nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall’art. 2474 c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale;
  • è ammessa la possibilità che l’atto costitutivo della start-up innovativa possa prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o servizi.

Facilitazioni per l’assunzione di personale

Alle start-up innovative si applicano le disposizioni previste dall’art. 24 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 che ha istituito un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

In particolare:

  • il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato);
  • è esclusa l’applicazione dei commi VIII, IX e X dell’art. 24 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83;
  • il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese;
  • l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Se ho già un’impresa avviata posso comunque accedere ai vantaggi riservati alle start-up innovative?

La legge si preoccupa anche di disciplinare l’accesso alle agevolazioni di cui sopra per le imprese già esistenti.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione che soddisfino i requisiti richiesi possono infatti godere di tutti i vantaggi sopra elencati  depositando presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dove sono iscritte una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179.

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Circa l'Autore

iachia

Iacopo Chianese è notaio con sede a Pioltello e studio secondario in Milano. Collabora con lo studio dal 2005 occupandosi principalmente di tematiche societarie.

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